In questa pagina la Polizia municipale vuole condividere conoscenze ed informare correttamente su argomenti d’interesse collettivo, fornire consigli utili, di carattere generale o riferiti alla realtà locale, partendo dall’esperienza e dalla casistica quotidiana. Come in questo caso, in cui parliamo dello sconto del 30% sulle multe.
Questo spazio non vuole essere una vetrina su cosa ha fatto o sta facendo la Polizia municipale, perché perseguire gli autori di illeciti o portare avanti determinate attività preventive rientra nella normalità del lavoro di polizia: è fare il proprio dovere, ciò per cui si è pagati e si è ricevuto mandato implicito dalla comunità in cui si opera.
Certo, è doveroso rendere conto ai cittadini del proprio operato e dei risultati ottenuti, diffondendo dati statistici ed informando su fatti od operazioni di particolar rilievo, ma la vera comunicazione di un servizio di polizia sta nei fatti concreti, nei comportamenti quotidiani, nell’equità, onestà ed affidabilità in ogni frangente dei suoi operatori, nella certezza maturata da parte del cittadino di ricevere un’effettiva tutela.
La mera informazione istituzionale dunque deve essere superata dall’effettivo dialogo, dalla condivisione di intenti e di conoscenze, nonché dal reciproco rispetto tra operatori di polizia e cittadini, nell’ambito di un sistema di sicurezza urbana partecipata all’anglosassone, che consideri la sicurezza un bene da perseguire con l’apporto fattivo e concreto di tutti i cittadini.
Si desidera perciò aprire qui una linea di dialogo con i lettori, nella convinzione che, non solo la condivisione di conoscenze su argomenti specifici, ma anche la trasparente partecipazione alle problematiche in atto, costituiscano il miglior modo di mettere in sintonia il sentire dell’utente con quello di chi quotidianamente fornisce un servizio, così importante per la civile convivenza di una comunità, come quello di polizia municipale.
L’argomento del momento è sicuramente lo “sconto” del 30% sull’importo del pagamento in misura ridotta delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada, introdotto recentemente dal cosiddetto “Decreto del Fare”.
Ma quando e come è possibile ottenere tale beneficio, che, vedremo, può risultare anche particolarmente vantaggioso?
In primo luogo, il pagamento deve avvenire entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione. I cinque giorni sono solari (ovvero di calendario) e comprendono quindi anche i giorni festivi. Se, ad esempio, il verbale mi viene notificato dal postino il giorno 10, avrò diritto allo sconto effettuando il pagamento entro il giorno 15. Tuttavia, nel caso in cui l’ultimo giorno utile sia festivo o domenicale, il termine slitta al primo giorno feriale successivo.
Una seconda condizione è che la violazione rientri tra quelle per le quali il beneficio della riduzione del 30% sia ammessa. Sono infatti escluse dallo “sconto” le violazioni più gravi, cioè quelle per le quali, oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista anche la sanzione accessoria della confisca del veicolo ovvero della sospensione della patente di guida (come, ad esempio, il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h, il sorpasso vietato, la circolazione contromano in curva, la guida in stato d’ebbrezza alcolica con alcolemia superiore a 05 g/l, ma inferiore a 0,8 g/l, etc.).
La riduzione si applica esclusivamente alla sanzione e quindi non interessa le spese di accertamento e notificazione, che, per quanto riguarda i verbali spediti dal nostro comando, ammontano a euro 14,60, nel caso più semplice in cui il postino consegni l’atto direttamente al destinatario, ma che aumentano di euro 3,60 nel caso in cui l’atto venga consegnato dal postino a persona idonea diversa dal destinatario ovvero di euro 4,30 nel caso in cui l’atto venga ritirato presso l’ufficio postale.
In tale ultima ipotesi, se l’atto viene ritirato nei primi 10 giorni dall’invio da parte dell’ufficio postale della comunicazione di avvenuto deposito (cosiddetta CAD), il termine di 5 giorni per usufruire dello sconto decorre dal giorno del ritiro (notificazione), altrimenti, visto che il verbale si considera comunque notificato una volta decorsi i suddetti 10 giorni, il termine di 5 giorni corre dall’undicesimo giorno (compreso) dalla data di spedizione della CAD e non dalla data (successiva ai citati 10 giorni) di effettivo ritiro dell’atto presso l’ufficio postale. In pratica, se l’atto è ritirato presso l’ufficio postale dopo il quindicesimo giorno dall’invio della CAD non si può usufruire del beneficio della riduzione del 30% della somma da versare. Per sicurezza ed essere certi di disporre del tempo materiale per effettuare il versamento nell’importo scontato, si consiglia, in caso di ricevimento della raccomandata dell’ufficio postale contenete la CAD, di provvedere al più presto al ritiro dell’atto presso l’ufficio o lo sportello postale indicato.
L’applicazione della norma ha creato qualche difficoltà con riferimento alla prassi, in uso presso quasi tutti i comandi di polizia municipale, di lasciare sul parabrezza del veicolo il cosiddetto “preavviso di accertamento” e quindi di consentire all’interessato, assente al momento dell’accertamento della violazione ed al quale quindi la stessa non è stata contestata immediatamente, di estinguere la violazione prima della notificazione per posta del relativo verbale, con ciò evitando di dover corrispondere anche le spese di accertamento e spedizione.
Benché la norma faccia decorrere i cinque giorni per il pagamento scontato dalla data di contestazione o notificazione del verbale, a Villafranca si è deciso di riconoscere comunque il beneficio anche a chi provveda ad effettuare il versamento, entro i termini indicati sul preavviso (10 giorni), partendo dal presupposto che tale interpretazione è quella più aderente allo spirito della norma e che, in ogni caso, nei cinque giorni successivi alla successiva notificazione dell’atto il pagamento sarebbe comunque ammesso nell’importo ridotto del 30%.
Pagando la sanzione per la violazione di un divieto di sosta subito dopo il rinvenimento del preavviso sul parabrezza del veicolo si può, a questo punto, avere un notevole vantaggio economico, prendendo ad esempio una sanzione di 41,00 euro (quella più ricorrente per la violazione di un divieto di sosta).
Non a caso, tale opportunità, arrivata a metà agosto quasi come un saldo di fine stagione, ha fatto registrare un’impennata di pagamenti immediati delle sanzioni.
Ulteriore novità introdotta dal decreto è la possibilità, in caso di contestazione immediata della violazione, di corrispondere l’importo “scontato” direttamente nelle mani dell’agente accertatore, qualora lo stesso sia munito di idonea apparecchiatura per la riscossione mediante strumenti elettronici di pagamento.
Tale modalità di pagamento è già disponibile presso il nostro comando, in quanto, da due anni a questa parte, ci siamo muniti, tra i pochi, di un apparato Point of Sale (POS) portatile per ricevere pagamenti a mezzo carte bancomat o di credito direttamente in strada.
In tal caso l’agente oltre alla ricevuta del POS, attesta l’avvenuto pagamento anche nella copia del verbale di contestazione che consegna al trasgressore.
Con tale tipo di pagamento vengono addebitate all’interessato le spese di commissione bancaria, pari attualmente al 0,60% della somma corrisposta per pagamenti con carta Bancomat, 1,50 % per pagamenti con carte Visa/Mastercard e 3,00% per carte JCB Italia.
Perchè conviene pagare prima
Una sanzione, ad esempio di 41 euro, in caso di preavviso, se pagata entro 10 giorni dal preavviso, si pagherà 28,70 euro, beneficiando così dello sconto del 30%; se si tratta di notificazione con consegna del verbale da parte del postino direttamente al destinatario, si pagherà: 43,30 euro se pagata entro 5 giorni dalla notificazione; 55,60 euro, dal sesto al sessantesimo giorno dalla notificazione; dopo 60 giorni dalla notificazione, la cifra salirà a 98,60 euro.
Nel caso di notificazione con consegna del verbale da parte del postino a persona idonea diversa dal destinatario, la cifra sarà di 46,90 euro entro cinque giorni, 59,20 euro entro i sessanta giorni, 102,20 euro dopo i sessanta giorni. Se si tratta di ritiro del verbale presso l’ufficio postale o a seguito di avvenuta giacenza, la notificazione si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito dell’atto o dal momento del ritiro del l’atto, se antecedente.
Il pagamento entro i 5 giorni dalla notificazione sarà di 47,60 euro; entro i sessanta, di 59,90 euro e dopo i sessanta, di 102,90 euro.
del Com. Angelo Competiello
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