AVN) Venezia, 1 dicembre 2017
“Oggi abbiamo definito alcune azioni da attuare. Prima di tutto forniremo un ordine dettagliato delle 23 materie, nessuna esclusa, che diventa la base del lavoro. Mi pare che il clima sia positivo, ma bisogna fare in fretta perché noi vorremmo arrivare prima delle elezioni nazionali, se non alla firma di un’intesa vera e propria, a un documento-quadro da cui non tornare mai più indietro”.
Lo ha detto il Presidente Luca Zaia, oggi a Roma, al termine della prima riunione del tavolo di trattativa tra le delegazioni della Regione e del Governo sull’autonomia del Veneto.
“Approfitteremo, e ci saremo già la prossima settimana – ha annunciato Zaia – dell’esame che i tavoli aperti con Emilia Romagna e Lombardia hanno già compiuto su alcune materie come ambiente, lavoro e istruzione, mentre sull’Unione Europea, tema che loro considerano già concluso, faremo sapere le nostre valutazioni. Noi abbiamo comunque voluto impegnarci a fornire il nostro elenco di concorrenze richieste, che comprende 23 materie, da esaminare una ad una, pur senza indicare priorità. Di certo, da subito, intendiamo peraltro aggiungere la sanità alle materie già in discussione con le altre Regioni”.
Sulla questione finanziaria, Zaia ha commentato che “ci sono diverse valutazioni. L’Emilia Romagna chiede le risorse relative alle competenze che verranno trasferite; la Lombardia chiede non la spesa storica, ma la spesa media pro capite per abitante; il Veneto chiede i nove decimi delle tasse. Ma il tema vero che bisognerà affrontare al tavolo è l’esatta conoscenza dei conti dello Stato nelle singole materie. Perché la conoscenza di queste poste di bilancio è così bassa che, addirittura – ha aggiunto a questo proposito – la Sardegna ha approvato una legge regionale per controllare i conti nazionali per la sua autonomia”.
Annunciando che un nuovo incontro si terrà il 14 dicembre, il Governatore del Veneto ha precisato che “oggi abbiamo presentato una base metodologica, che prevede un livello generale (quello odierno), quindi una serie di tavoli tecnici tematici, quindi una sintesi con l’indicazione di tutta una serie di attività e dei cronoprogrammi”.
“Voi comprendete- ha concluso Zaia conversando con i giornalisti presenti – che il tempo lavora contro di noi. Bisogna essere veloci, con disponibilità da entrambe le parti, ma penso che già avere l’impegno a un documento-quadro prima delle elezioni, già a gennaio, vorrebbe dire piantare una bandierina, un punto fermo per fare in modo che chi verrà dopo non ci faccia tornare indietro”.
ALLEGATA: ROAD MAP AUTONOMIA VENETO.
ROAD MAP PER L’AUTONOMIA DEL VENETO
L’ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONEE IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO
L’articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.”.
Il percorso delineato dalla disposizione costituzionale prevede, quindi, i seguenti molteplici passaggi, indicati ma non oggetto di una specifica disciplina normativa di attuazione (legge di procedura):
- avvio del procedimento su iniziativa della Regione interessata
- consultazione degli Enti locali
- necessità di un’intesa tra lo Stato e la Regione
- approvazione di una legge dello Stato a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere, sulla base dell’intesa raggiunta, che prevede l’attribuzione di ulteriori competenze alla Regione interessata = Legge di differenziazione
- attribuzione delle risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle nuove competenze nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119della Costituzionerelativo al federalismo fiscale.
IL PERCORSO SEGUITO DALLA REGIONE DEL VENETO PER IL RICONOSCIMENTO DELL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA
Considerata la mancata applicazione, a far data dalla Riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, dell’articolo 116, terzo comma, la Regione del Veneto, con la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 recante “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo per l’acquisizione di maggiore autonomia, delineando un particolare percorso procedurale incentrato sulla celebrazione di un referendum consultivo, finalizzato a conoscerela volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto.
Con sentenza n. 118 del 2015 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità della LR 15/2014 (che era stata impugnata dal Governo) ed ha considerato costituzionalmente legittimo il quesito referendario relativo all’acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (sono invece stati dichiarati incostituzionali altri quesiti referendari previsti dalla stessa legge regionale).
In particolare, la Corte ha precisato che:“Il referendum consultivo previsto dalla disposizione regionale impugnata si colloca in una fase anteriore ed esternarispetto al procedimento prestabilito all’art. 116 Cost.”, e “precede ciascuno degli atti e delle fasi che compongono il procedimento costituzionalmente previsto”.
Quanto ai contenuti, anche se la legge regionale non precisa gli ambiti di ulteriore autonomia su cui si intendono consultare gli elettori, secondo la Corte “deve intendersi che le «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» possano riguardare solo le «materiedi cui al terzo comma dell’art. 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s)” come esplicitamente stabilito nell’art.116, terzo comma, della Costituzione.
Il referendum consultivo è stato celebrato il 22 ottobre 2017, con il superamento del quorum prescritto dalla legge regionale e con esito quasi unanimemente favorevole al quesito ammesso dalla Corte costituzionale.
Immediatamente, la Giunta regionale, in vista dell’avvio del percorso previsto dall’articolo 116 della Costituzione, con deliberazioni del 23 ottobre 2017, ha approvato:
- la DGR n. 1680, con la quale è stata istituitala Consulta del Veneto per l’Autonomiaquale organismo permanente rappresentativo dell’intero “Sistema Veneto” con funzione di supporto alla Delegazione trattante regionale, successivamente nominata con provvedimenti del Presidente della Giunta regionale (Decreti del Presidente della Giunta regionale nn. 176 del 26 ottobre 2017 e 186 del 15 novembre 2017);
- la DGR/DDL n. 35, concernente “Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione relativa a “Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione”, trasmessa al Consiglio regionale ove ha assunto la denominazione di Progetto di Legge Statale n. 43.
IL PROGETTO DI LEGGE STATALE N. 43
L’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 15/2014dispone che:
“Se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta regionale propone al Consiglio regionale un programma di negoziati che intende condurre con lo Stato e presenta un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto.”.
La scelta compiuta dalla Regione del Veneto con il PDLS n. 43 è stata quella di considerare il disegno di legge statale previsto dalla disposizione sopra riportata, quale provvedimento che si identifica come la base e l’oggetto del programma di negoziati da intraprendere con il Governo.
A tal fine infatti, costituendo il PDLS n. 43 la base di partenza della trattativacol Governo, il Consiglio regionale, nel corso dell’iter di approvazione del medesimo, ha innanzitutto proceduto con una serie di audizioni delle rappresentanze della società civile, associazioni di categoria, rappresentanze degli enti locali, del mondo sindacale, del sociale, del volontariato e della scuola, quale indispensabile momento di confronto sui contenuti del documento, per giungere quindiall’approvazione del Progetto di legge statale con Deliberazione n. 155 del 15 novembre 2017. Il Consiglioha ancheapprovato uno specifico ordine del giorno (Deliberazione n. 154 del 15 novembre 2017)che conferisce ampiomandato al Presidente della Giunta regionale e lo impegna a negoziare con il Governo, in armonia al principio di leale collaborazione.
Per tali motivi,con nota del 20 novembre 2017, il progetto di legge statale è stato trasmesso dal Presidente della Giunta regionale al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli Affari regionali, con richiesta di avvio del negoziato.
Con il PDLS n. 43 la Regione del Veneto intende chiedere il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in tutte e 23 le materie (tre di competenza esclusiva statale e venti di competenza concorrente) in cui detta possibilità è consentita dal citato articolo 116, terzo comma, individuando le specifiche competenze di cui si chiede l’attribuzione e indicando altresì la misura delle risorse finanziarie necessarie ad esercitare le competenze stesse, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 119 della Costituzione, il quale a sua volta prevede che compartecipazioni e tributi propri consentano “di finanziare integralmente le funzioni pubbliche” attribuite.
METODOLOGIA OPERATIVA NELLA CONDUZIONE DEL NEGOZIATO
- A) Considerata la peculiarità del contesto giuridico-normativo che ha visto il Veneto impegnato nel percorso per l’attuazione della disposizione costituzionale di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla legge regionale n. 15/2014 e ai provvedimenti amministrativi conseguiti all’esito favorevole del referendum consultivo del 22 ottobre 2017, si ritiene di adottare, nel più ampio rispetto del principio di leale collaborazione tra le Istituzioni, la seguente METODOLOGIA OPERATIVA:
- Il negoziato a livello politico sarà condotto sulla base di risultanze tecniche quali saranno rappresentate da un Tavolo generale di coordinamento a composizione mista statale e regionale, presieduto da un rappresentante del Governo e da un rappresentante della Regione espressi dalle rispettive Delegazioni trattanti;
- le sopra dette risultanze tecniche saranno elaborate nell’ambito di appositi Tavoli tecnici tematici, che faranno capo al Tavolo generale di coordinamento, anch’essi a composizione mista e paritetica Stato-Regione, costituiti per materia o ambiti omogenei di materie, e che potranno svolgersi in contemporanea ed in autonomia, fermo restando l’approfondimento congiunto, ove richiesto, di aspetti di carattere sostanziale o procedurale che si rivelassero comuni o trasversali a più materie;
- in riferimento a ciascunTavolo tecnico tematico saranno individuati dueReferenti, uno regionale e uno ministeriale, che garantirannoil raccordo con il Tavolo generale di coordinamento;
- ogni Tavolo tecnicosarà chiamato ad elaborare – quale necessaria ed indispensabile base di partenza– una prima ricostruzione dello stato attualedel riparto di competenzelegislative ed amministrativetra Stato e Regione, anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale consolidatasi nella materia;
- con riferimento a detto quadro complessivo di competenze dovrà essere fornita, in particolare, indicazione delle principali macro-funzioni amministrativead oggi esercitate dalla Regione e dallo Stato,con precisazione delle relativemodalità di esercizioedel corrispondente costo sostenuto per quest’ultimo, evidenziandone l’impatto finanziario a carico del bilancio, rispettivamente,della Regione e dello Stato;
- l’operato dei singoli Tavoli tecnici dovrà basarsi sullo scambio e sul raffronto di informazioni tecniche e dati oggettivi verificabili e ricavabili da fonti ufficiali e data-base istituzionali;al fine di facilitare,promuovendone tempestività e speditezza, la circolazione e la condivisione delle informazioni, dei dati e delle valutazioni necessari o utili allo svolgimento dei lavori, potrà esserecostituita, a disposizione dei partecipanti ai suddetti Tavoli tecnici, una Piattaforma informatica quale luogo virtuale di raccolta, organizzazione ed implementazione della documentazione attinente le materiein ordine alle quali la Regione del Veneto ha avanzato la proposta di maggiore autonomia;
- i risultati cui giungeranno i lavori dei Tavoli tecnici, condotti secondo i criteri sopra descritti, saranno presentati sotto forma di Dossier, condivisi dalle Parti tecniche interessate,e dovranno prospettare, conclusivamente,i diversiscenari istituzionali potenzialmente percorribilidal punto di vista tecnico-giuridico,sottolineando per ciascunodi essile eventuali criticità e problematicità riscontrate; detti elaborati saranno rimessial Tavolo generale di coordinamento per essere quindi oggetto delle scelte e determinazioni della parte politica per il raggiungimento del corrispondente accordo in sede di confronto tra Delegazioni trattanti.
- B) Quanto sopra potrà trovare attuazione anche con riguardoad ALCUNE SPECIFICHE MATERIE, o gruppi di materie,che – ferma restando la richiesta della Regione di aprire il negoziato su tutte le 23 materie declinate nellaProposta di legge statale – si riterrà di sottoporre per prime ad esame con l’attivazione dei corrispondenti Tavoli tecnici, cui faranno seguito i Tavoli riferibili alle restanti materie o gruppi di materie; per specifiche materie, o gruppi di materie, la Regione potrà altresì partecipare ai Tavoli con le altre Regioni interessate all’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
- C) In considerazione della complessità procedurale e sostanziale dell’iter negoziale previsto dall’articolo 116, terzo comma, e della sperimentalità dello stesso,si riconosce la possibilità di attribuire al negoziato medesimo carattere di modularità, potendosi pertanto raggiungere intese su talune specifiche materie, o gruppi di materie, prima di altre, qualora in relazione ad esse i corrispondenti Tavoli tecnici abbiano già concluso la propria attività.
- D) L’intesa tra Governo e Regione dovrà contenere esplicita indicazione dei criteri oggettivi e specifici (es. costi standard, spesa media pro capite nazionale, fabbisogno parametrato alla spesa di Trento e Bolzano) da applicare per l’individuazione delle risorse finanziarie da assegnare alla Regione a garanzia dell’integrale ed effettiva copertura delle nuove competenze e funzioni da attribuire alla Regione nella singola materia.

