Le restrizioni sono in vigore da oggi fino al 31 agosto: l’ordinanza del Comune di Verona vieta gli usi non essenziali nelle ore diurne, limitazioni anche in orario notturno
Il Sindaco ha firmato l’ordinanza che dispone, a partire da oggi e fino al 31 agosto 2026, salvo ulteriori provvedimenti di modifica o di revoca, la limitazione dell’uso dell’acqua potabile sul territorio comunale, in risposta alla grave situazione di deficit idrico che interessa l’intera Regione Veneto.
Il provvedimento fa seguito all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale per rischio da deficit idrico e per il rischio connesso alla risalita del cuneo salino su tutto il territorio veneto. A rendere ancora più urgente l’intervento è stata la comunicazione dell’ATO veronese, che il 10 agosto scorso ha reso noto come l’Osservatorio Permanente abbia classificato “alto” il livello di severità idrica per l’intero territorio distrettuale.
Nel dettaglio, dalle ore 6.00 alle ore 22.00 l’acqua potabile potrà essere utilizzata esclusivamente per fini potabili e igienico-sanitari: resta dunque vietato impiegarla per irrigare orti, giardini e prati ornamentali, lavare veicoli a motore al di fuori degli impianti autorizzati, pulire aree cortilizie e piazzali, riempire piscine, fontane ornamentali e vasche da giardino. Nella fascia notturna, dalle 22.00 alle 6.00, sarà invece consentita anche l’irrigazione dell’orto e delle aree verdi, adottando ogni accorgimento utile a minimizzare i quantitativi impiegati, mentre restano confermati i divieti relativi al lavaggio privato di automobili, al riempimento di piscine, fontane e vasche, e a tutte le attività non strettamente necessarie al fabbisogno umano.
Si prevede che vengano esclusi dai divieti per l’utilizzo dell’acqua i servizi pubblici di igiene urbana, le fontanelle pubbliche che consentono l’idratazione gratuita a cittadini e cittadine e turisti, le fontane a ricircolo e gli specchi d’acqua che ospitano flora e fauna protette.
Sono escluse dal divieto anche le attività iscritte alle categorie di appartenenza in agricoltura, floricoltura e zootecnia e le attività regolarmente autorizzate per le quali l’utilizzo di acqua potabile avvenga in conformità ai limiti previsti dalle autorizzazioni stesse.
Saranno adottate tutte le misure di minimizzazione dei consumi per l’innaffiamento dei campi sportivi in terra battuta, in manto erboso e misti e per l’irrigazione manuale delle fioriere in area pubblica.
Per i trasgressori è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 7-bis del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), che va da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro.

