Sono state depositate oggi due sentenze della Corte Costituzionale relative alla Regione Veneto.
La prima, Nr. 242 del 2016, originava dal ricorso dello Stato contro la legge regionale di stabilità per il 2015. Lo Stato aveva impugnato tre diversi aspetti della legge regionale.
Il primo riguardava l’ esenzione, a certe condizioni, dalla tassa automobilistica «ordinaria» per gli autoveicoli e i motoveicoli di età compresa tra venti e trenta anni, di interesse storico collezionistico, assoggettandoli, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria.
Il secondo aspetto della impegno attiva statale riguardava i marchi regionali di qualità diretti a valorizzare il patrimonio produttivo regionale di qualità della regione veneto.
Il terzo riguardava l’utilizzo delle anticipazioni di liquidità.
La Regione Veneto, difesa dagli avv. Luca Antonini e Ezio Zanon, ha vinto sul secondo (molto importante per la tutela delle produzioni regionali) e sul terzo punto: la Corte ha infatti respinto le impugnative statali.
Le ha accolte, invece, sul primo punto, perché non si è voluto modificare l’orientamento già assunto in relazione a questioni già decise sulle impugnative di altre Regioni, confermando quindi,, con una discutibile interpretazione dell’autonomia impositiva regionale, la propria pregressa giurisprudenza, che porta a riconoscere alle Regioni margini di manovra inconsistenti anche su un tributo regionale come il bollo auto.
La sentenza n. 244 del 2016 riguarda invece l’art. 35 del decreto legge cosiddetto “Sblocca Italia”, relativo al nuovo piano inceneritori del Governo, che mettendo a rischio lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti e l’indotto che questa produce attraverso i processi di riciclo, ha dato priorità a un sistema di smaltimento (l’incenerimento) che molti Stati hanno abbandonato anche per i danni che produce all’ambiente.
La norma era stata impugnata dalle Regioni Veneto e Lombardia denunciando diversi profili, ma soprattutto il mancato assoggettamento, da parte del Governo, al procedimento di VAS (la valutazione strategica di impatto ambientale) dei nuovi inceneritori, con quindi un potenziale grave danno all’ambiente.
La Corte, se da un lato ha dichiarato infondate le questione sollevate, dall’altro, a fronte delle precise motivazioni illustrate dal ricorso della Regione Veneto, anche riguardo agli obblighi previsti dalle normative dell’Unione europea, ha stabilito, nelle motivazioni della sentenza, che i singoli inceneritori che il Governo dovesse realizzare non potranno evitare la sottoposizione alla VAS. In questo modo ha corretto la superficialità della norma impugnata che, senza l’intervento chiarificatori della Corte costituzionale, avrebbe potuto consentire al Governo di prescindere dal rispetto dei valori ambientali.

