La legge di bilancio 2017 (legge 232 del 11/12/16) ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo strumento finanziario destinato al pubblico dei piccoli e medi risparmiatori il PIANO INDIVIDUALE DI RISPARMIO o PIR. Il legislatore, ispirandosi a quanto già avviene in altri paesi, ha tentato di rispondere con questo intervento ad una triplice richiesta: rispettare quanto indicato nell’art. 47 della Costituzione tutelando il risparmio, spingere gli investitori verso forme di risparmio stabili nel tempo, e convogliare risorse verso il tessuto produttivo, specialmente verso le imprese di piccole e medie dimensioni.
In che modo si è tentato di incentivare e stabilizzare il risparmio degli italiani?
L’ex-finanziaria ha garantito la totale esenzione fiscale sui redditi da capitale derivanti dal PIR; questo significa che non è dovuta né l’imposta sostitutiva su interessi e dividendi riscossi, né il capital gain sulle plusvalenze mobiliari (cfr legge 232 del 11/12/16 art. 1, comma 106-107). Il prodotto non è soggetto nemmeno all’imposta di successione (cfr art 1, comma 114). Per stimolare e spingere i consumatori a rendere stabili i propri investimenti, il legislatore fa valere l’esenzioneperò solo se tale strumento viene tenuto per almeno 5 anni. In assenza di tale requisito temporale, cioè se il PIR viene venduto prima, o posseduto per meno tempo, lo sconto fiscale decade e vengono applicate le aliquote di imposta standard (12,5% su titoli di stato e assimilati, 26% sul resto).
Si diceva che fine dello strumento finanziario è anche convogliare risorse verso l’economia reale. In che modo questo è possibile?
Il grosso del risparmio nazionale è depositato in conti e depositi presso banche e in titoli di stato (BOT e BTP). Una parte consistente degli investimenti del PIR deve invece essere destinata a strumenti emessi da aziende italiane (ed europee).
Quali sono le principali caratteristiche dello strumento (cfr art. 1, comma 101)?
I PIR sono del tutto assimilabili ad un fondo nel quale confluiscono obbligazioni, azioni, ed altre forme di deposito. Vengono proposti dalle società di gestione del risparmio (SGR) o possono venire anche proposti come polizze assicurative strutturate (unit-linked). Anche gli emittenti ETF possono proporre piani nella forma del Exchange Traded Fund. Non possono essere sottoscritti da persone giuridiche, ma solo da persone fisiche e non sono cointestabili. Per poter beneficiare del particolare trattamento fiscale, ad ogni persona fisica può essere associato un solo PIR.
In cosa deve investire il piano (cfr art. 1, comma 102-103)?
La normativa pone specifici limiti e vincoli di destinazione delle risorse raccolte. In particolare al massimo il 30% dell’investito può finire in conti correnti, depositi remunerati e titoli di stato. Il rimanente deve essere destinato in strumenti finanziari, anche non quotati, emessi da aziende italiane o europee che presentano specifici requisiti. Di questo 70% almeno il 30% deve riguardare strumenti di imprese non incluse nel FTSE MIB, l’indice principale di Borsa. Infine, a garanzia della diversificazione del portafoglio, nessun emittente può avere più del 10% del monte investito nel piano di risparmio.
Il risparmiatore quanto può investire nei piani (cfr art. 1, comma 101)?
Spirito del legislatore è agevolare il piccolo e medio risparmio e questo si rispecchia nei limiti di importo sottoscrivibili. Ogni singolo risparmiatore non può investire nei PIR più di 30.000€ l’anno (vincolo temporale) per un massimo di 150.000€ complessivi. Si possono fare anche più sottoscrizioni l’anno, purchè si rispetti il limite di importo sopra descritto. E’ giusto però far notare che il trattamento fiscale agevolato è applicato, in caso di investimenti successivi, e solo e soltanto per quella quota-parte aggiuntiva, dopo 5 anni dal versamento supplementare.
E’ economica la sottoscrizione di un PIR?
Questo è il punto principale su cui sono piovute critiche. I primi PIR, forti del vantaggio fiscale offerto, hanno inflazionato i costi di sottoscrizione degli stessi arrivando anche a diversi punti percentuali di commissione di entrata e di gestione annuale. Questi costi vanno, di fatto, ad abbattere l’eventuale guadagno.
Che risultati si stanno ottenendo con questo strumento?
Il Governo stimava in circa due miliardi di euro le possibili adesioni del 2017. Stando alle ultime proiezioni sembra che si possano raggiungere i dieci entro fine anno. Si tratterebbe di un segnale di indubbio interesse verso lo strumento. Per quanto riguarda il funzionamento del PIR come veicolo per trovare risorse per le PMI può essere significativo guardare l’andamento degli indici minori di Borsa. Gli indici MID CAP, SMALL CAP e STAR vantano crescite ampiamente sopra il 30%. L’AIM sopra il 20%. Il FTSE MIB invece supera di poco il 15% (dati al 10 ottobre). Il PIR sembrerebbe quindi, ma il condizionale è d’obbligo, aver rivitalizzato l’interesse verso le società meno conosciute del listino milanese. Altro dato potenzialmente significativo è l’aumento del numero di debuttanti in borsa. Le nuove quotazioni 2017 hanno già ampiamente superato quelle del 2016.
Il PIR può garantire un rendimento certo?
No, il piano investe in strumenti che variano di prezzo a seconda dell’andamento del mercato di riferimento. A priori non è possibile stabilire un guadagno sicuro e senza rischio. E’ opportuno sempre verificare la rischiosità del proprio investimento prima della sottoscrizione leggendo attentamente le note informative ed in particolare il KIID che riassume con un valore numerico il potenziale rischio dell’investimento. Ogni PIR può essere più o meno rischioso a seconda del mix di strumenti acquistati dal gestore.
Come sempre, quindi, è necessaria la massima attenzione e la piena conoscenza del prodotto.
Questo documento non costituisce in alcun modo sollecitazione all’acquisto, sottoscrizione e simili di strumenti finanziari di alcun genere, né si tratta di consulenza in investimenti finanziari. Non si assume alcuna responsabilità circa l’uso delle informazioni qui riportate.
Matteo Peretti

