La tematica in esame rientra nella coscienza ormai condivisa che essa si sta espandendo in ogni latitudine e longitudine del nostro pianeta senza distinzione di razza e di religione, divenendo una vera e propria piaga globale. La relazione avrà come precipua caratteristica di analizzare il fenomeno della violenza sulle donne, che, certamente accanto ad altri, mina un nostro fondamentale diritto, quale la sicurezza, dando luogo ad un accezione negativa di essa, l’insicurezza. Quest’ultima si sta espandendo sempre più anche in ordine agli ultimi casi di cronaca. Certamente la problematica della violenza sulle donne è un fenomeno che in quest’ultimi anni, prevalentemente in ordine al luogo in cui si manifesta, quale le mura domestiche e non solo, mette a rischio la sfera della vita quotidiana in cui l’individuo esplica la propria personalità generando una paura senza forma, per indicare uno stato di malessere nel vivere la propria quotidianità. La conoscenza del fenomeno si è avuta grazie alle inchieste di vittimizzazione attraverso le quali è stato possibile individuare quali dinamiche si instaurano al momento della violenza; le motivazioni per le quali viene posta in essere un’azione violenta nei confronti della vittima; chi sono quest’ultime, nella specie potenziali o reali; sul legame relazionale tra autore e vittima. A tal proposito vanno ricordate le parole dello psichiatra statunitense F. Wertham “Non si può comprendere la psicologia dell’omicidio se non si comprende la sociologia della vittima “. Ebbene, a contribuire a tale studio è stata la scienza criminologica, scienza interdisciplinare, che funge da lente d’ingrandimento per comprendere quali siano le variabili della criminogenesi e della criminodinamica del fenomeno delittuoso. Non bisogna dimenticare che il crimine proviene dalla vita ed è biasimevole in quanto portatrice di violenza. Esso è atto dell’uomo contro l’uomo. Nello studio del crimine non vi sono verità assolute e dogmatiche, soprattutto quando si analizza la condotta umana. Sempre più si necessita di avere una piena cognizione dei fenomeni criminogeni, come quello in esame, per comprendere le oscure ragioni che inducono l’uomo a compiere azioni delittuose. Il crimine deve essere studiato in modo interdisciplinare e non bisogna allontanarsi da quella diade tra criminale–vittima: in quella relazione che, frequentemente nelle vostre qualità professionali, vi ponete costantemente, come ad esempio per coloro che professionalmente svolgono la loro attività nella struttura del pronto soccorso.
In passato la scienza criminologica basava i propri studi sull’autore e il reato senza considerare la vittima. Attualmente godiamo di una vasta gamma di studi sulla figura del criminale, dei suoi tratti bio-antropologici, psicologici e psichiatrici, assenti, invece, per la vittima. Bisognerà attendere l’affermarsi della vittimologia, branca della scienza criminologica, per attendere studi effettuati sulle vittime. L’errore, cui si incorre, è quello di spostare il focus di indagine da una visione centrica del criminale ad una visione centrica della vittima.
È necessario, invece, spostare il focus dell’indagine sulla relazione tra individui nel contesto della diade criminale –vittima come fenomeno unico, inscindibile ed interdipendente. La relazione autore-vittima non si limita alla semplice somma algebrica autore più vittima, ma è qualcosa di più complesso: una terza creatura, un insieme inteso come complessità organizzata, in cui l’intero è diverso dalla somma delle sue parti. Soltanto attraverso lo studio, dunque, della relazione criminale è possibile comprendere la motivazione della consumazione di un reato, le sue modalità e il luogo e il tempo in cui esso si realizza. Ogni informazione ricavata dal puntiglioso studio della vittima e la comprensione delle ragioni per cui un criminale decida di scegliere quella determinata vittima costituiscono una preziosa finestra sul panorama delle domande che gli investigatori si pongono circa la personalità degli “offenders” e le ragioni legate all’acting out di un determinato delitto. Ne consegue che tra criminale e vittima esistono una relazione ed un’interazione molto profonde.
Nella criminogenesi del delitto, infatti, il comportamento del criminale e quello della vittima si influenzano reciprocamente. Di certo la vittima fornisce durante le indagini, e poi, in sede processuale penale, un contributo non indifferente per la ricostruzione del delitto. Ma cosa accade quando la vittima non è sopravvissuta all’azione delittuosa? Può, comunque, dare un contributo per l’analisi della relazione che l’ha legata al suo carnefice? La risposta non può che essere affermativa; infatti, essa può dare involontariamente un contributo di tipo psicologico alle indagini investigative: ciò può avvenire attraverso la ricostruzione che viene definita tecnicamente autospia psicologica. L’obiettivo di quest’ultima, che altro non è che una perizia post-mortem, è quella di raccogliere i dati riguardanti la vittima al fine di costruire un profilo psicologico della stessa, per ricostruire il suo stato mentale prima del decesso, per valutare in che misura queste specifiche condizioni possono aver svolto un ruolo nella genesi dei fatti che ne hanno determinato la morte. Comprendendo, dunque, l’importanza dello studio della relazione criminale sul piano criminologico e non solo, in ordine alla tematica della violenza di genere dobbiamo domandarci chi sono chi sono i protagonisti. Inoltre, perché viene utilizzato, cosi come viene fatto dal titolo della relazione “nuove forme di violenza”; perché il fenomeno della violenza è nuovo? Ebbene, partendo da quest’ultimo quesito il fenomeno della violenza non è nuovo, già nel 1993 durante la Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani, in ordine al tema della violenza si riportava che essa è qualcosa già presente al momento della fondazione del mondo, non è altro che una presa di coscienza normativa di una dimensione che a che fare con l’antropologia.
La violenza non è un’invenzione moderna. L’aggettivo “nuova” sta ad indicare una presa di coscienza recente nello studiare gli effetti e le cause di questi fenomeni sul singolo e la società. Pertanto, si utilizza nuovo, a parere della scrivente, quando ci riferiamo alla violenza sulle donne, non tanto nella manifestazione della violenza verso il soggetto donna, che è sempre esistito, ma si vuole sottolineare i moderni studi in ambito sociologico e criminologico afferenti a tale tematica. Ebbene, la violenza di genere gode di una sua specificità, basata su chi agisce la violenza, che prevalentemente è un uomo, e chi la subisce, che è generalmente, così come ci riportano le cronache, una donna. Essa può essere considerata una parola contenitore entro la quale vengono ricompresi diversi fenomeni che singolarmente sono veri e propri genus di violenza con delle proprie peculiarità; possiamo ricomprendere la violenza che viene esercitata in ambito familiare o nella cerchia di conoscenti , ma è possibile far rientrare quegli atti violenti posti in essere nei confronti delle donne che devono essere reclutate ai fini dello sfruttamento alla prostituzione o come vittime di tratta, fenomeno che ormai costituisce uno dei mercati più grande per trarne profitti illeciti da parte della criminalità. Possiamo pacificamente aggiungere all’interno del fenomeno le lapidazioni delle donne adultere, le pratiche delle mutilazioni genitali femminili esercitate da alcune culture di appartenenza.
Da tale panoramica si evince che è riduttivo avere un approccio al fenomeno della violenza di genere legato a stereotipi ormai obsoleti, volti a considerare quasi esclusivamente le violenze maturate in ambito strettamente familiare nella ristretta cerchia di parenti prossimi e conviventi. Queste forme più tradizionali di violenze di genere costituiscono una percentuale nel comune sentire, ma occorre tener presente che, con il cambiamento rapido della società, anche le forme di violenza assumono connotazioni nuove.
Alla luce di ciò non appare esagerato ritenere che attualmente si possa parlare di un sistema complesso di violenze di genere al cui interno è possibile operare distinzioni sostanziali ed operative. Dunque, chi sono i protagonisti della violenza in esame? Gli aggressori sono soggetti dall’aspetto lombrosiano? Ebbene, così come ci riportano le statistiche e i casi di cronaca è quasi sempre un uomo ed è legato alla vittima in base ad una relazione amicale o sentimentale. Di certo il maltrattante non corrisponde affatto all’immagine stereotipata che viene proposta, quale un uomo dall’aspetto terribile e violento noto a tutti per la sua condotta biasimevole o appartenente a un contesto sociale di marginalità con eventuale uso di droghe od alcool. La maggior parte degli uomini maltrattanti sono persone insospettabili ed all’esterno della relazione criminale non presentano le stimmate del loro comportamento violento agito in privato. Le caratteristiche degli uomini in esame non sono categorizzati in contesti sociali particolari, ma possono appartenere a scenari diversi in base alla cultura e di setting. Possiamo ritrovare uomini segnati già da biografie di violenze, sia soggetti di ceti alti, che pur avendo una forte immagine professionale positiva, nelle relazioni di coppia, invece, possono essere attori di violenza. É sempre più usuale etichettare l’aggressore malato che è intrinseco di un certo meccanismo mediatico che nel vendere la notizia, vuole esasperarne e spettacolizzarne i contorni, e probabilmente l’autore psicologicamente disturbato rende la notizia più inquietante ed appetibile. Vieppiù, i media assecondano anche l’esigenza della società di identificare colui che delinque come il diverso, l’anomalo, colui che diverge dalla normalità.
Tutto ciò, probabilmente rassicura la collettività che vuole stigmatizzare il delinquente come diverso, piuttosto che comprendere che il crimine e la corresponsabilità della società nella sua genesi. Allorquando si parla o si viene in contatto con gli autori che perpetrano tale forma di violenza, emerge un elemento disorientante ed è il fatto che essi stessi si dichiarano di essere contrari alla violenza e di non approvare i comportamenti abusivi nei confronti del genere femminile. Quasi sempre il maltrattante attribuisce la responsabilità dell’accaduto esclusivamente a cause esterne, e generalmente alla partner, e non riconosce di aver avuto un ruolo nella violenza che egli stesso ha posto in essere. Chi agisce violenza frequentemente assume una sorta di naturalizzazione dei comportamenti violenti, un atteggiamento di pentimento che lo induce a minimizzare, a razionalizzare ed infine giustificare l’evento. Potremmo affermare, pacificamente, una sorta di bi frontismo maschile, che pur essendo consapevoli di quello che accade nel privato, cercano di ricostruire un’immagine positiva di sé sulla scena pubblica, rappresentandosi come soggetti assicuranti.
Chi è l’altra protagonista? Chi è costei? Certamente definire chi è la vittima non è facile. Per vero, vi è incertezza già sull’etimo del termine e due sono le ipotesi avanzate: la prima fa derivare il termine vittima da vincere, cioè legare, avvincere e ne ricollega l’origine alla pratica di legare gli animali che venivano offerti agli dei nei riti sacrificali; la seconda fa riferimento al verbo vincere e, in ossequio ad essa, la vittima sarebbe colui che è sconfitto e disarmato di fronte al vincitore. All’oscurità dell’origine etimologica fa riscontro, come si accennava, la difficoltà di individuare una nozione di vittima. Il vocabolo è, infatti, utilizzato in ambiti differenti e assume contenuti diversi a seconda delle prospettive e dei contesti entro i quali è inserito: antropologico–culturale, sociologico, religioso–spirituale, teologico-sacrificale, psicologico o psicoanalitico ed, infine giuridico. In tale contesto, si privilegia la prospettiva criminologica, nonostante la consapevolezza che, anche all’interno della criminologia, manca una definizione unitaria di vittima. Certo è che la vittima è abbinata al crimine in modo ricorrente, anche se il soggetto passivo, nella dinamica interpretativa del delitto è stato sempre lasciato nell’ombra; per lungo tempo è stata ritenuta mero oggetto passivo della condotta criminosa.
Lo stereotipo del crimine dà per scontato che il rapporto tra il criminale e la vittima sia tale per cui quest’ultima ignora l’esistenza e le intenzioni del primo, mentre, in realtà, in molti casi la vittima ha un ruolo importante. Questa considerazione è vera nella stragrande maggioranza dei casi, ma, come hanno dimostrato gli studi empirici e sociali, per comprendere alcuni fenomeni criminosi occorre considerare anche le ipotesi in cui la vittima svolge un ruolo, oppure, ha caratteristiche peculiari di vulnerabilità o particolari predisposizioni nella genesi e nella dinamica del reato. Si è così giunti ad ammettere che la vittima rappresenta il secondo polo della diade criminale. La vittima, infatti, compone, insieme al reo, la realtà umana con cui il diritto penale deve confrontarsi: raramente l’analisi del fatto criminoso può essere compiuta escludendo l’esame del comportamento della persona che lo ha subito. La vittima è, quindi, uno degli attori essenziali della situazione penalmente rilevante; pertanto, l’intera vicenda criminale, deve essere esaminata tenendo conto del ruolo svolto da ciascuno nella dinamica che ha prodotto il verificarsi del reato.
Spesso, in tale contesto ed in particolar modo quando si affronta l’efferatezza della violenza di genere il quesito tipico che ci si pone quando si analizza la condotta della vittima è il seguente come mai la stessa non riesce a reagire; perché non se ne va? La vittima certamente cerca di assumere un comportamento di responsabilizzazione per evitare che il proprio comportamento errato od inadeguato sia la conditio sine qua non per generare la violenza del partner. Le vittime subiscono effetti devastanti, nella violenza da “fiducia”, così come viene denominata da Ventimiglia (2002) in quanto si vuole intendere una forma di violenza esercitata da una persona già conosciuta dalla vittima, e aggravata dal fatto che esiste una relazione (sia essa familiare, di sangue, sentimentale o amicale) precedente l’episodio di maltrattamento. Dal punto di vista giuridico, si può parlare di aggravanti quali abuso di autorità, di relazioni domestiche, di coabitazione, di ospitalità. La stessa vittima riflettendo sul proprio ruolo pensa che oltre ad essere “tradita” nella relazione stessa, sperimenta dei sensi di colpa legati all’eventualità di “averlo meritato”, alla percezione di avere la responsabilità della buona riuscita della relazione, alla sensazione che per essere una “brava moglie” (o altro genere di ruolo femminile) è necessario sopportare la situazione di buon grado, perché ”è sempre stato “così”, oppure perché “cosa penserà la gente”, o ancora “per il bene dei bambini”. Le principali teorie che tentano di sistematizzare le dinamiche dell’abuso nella coppia e a rispondere al quesito perché ci siamo posti poc’anzi, hanno avuto origine proprio da esigenze giuridiche, poiché nel 1991 il governatore degli Stati Uniti, William Weld, apportò delle modifiche alla legislazione vigente, in modo che le donne che avevano subito maltrattamento in famiglia potessero chiedere un risarcimento, qualora vi fossero le prove di una “Sindrome della donna picchiata”.
La questione si fece ancora più pressante nel momento in cui alcune donne, accusate dell’omicidio del proprio marito, furono rilasciate per aver riportato prove di abuso subito nella relazione coniugale. Da allora, giudici e avvocati iniziarono a dibattere per definire univocamente la “Sindrome della donna picchiata”. Quest’ultima non si tratta di un vero e proprio disturbo mentale (non è, tra l’altro, compreso nel DSM – IV); piuttosto di un tentativo di spiegare, applicando i principi della teoria dell’impotenza appresa, per quali motivi le donne maltrattate non riescono a lasciare il proprio aggressore. L’originale teoria dell’impotenza appresa (Seligman, 1975) cercava di spiegare il comportamento passivo tenuto da determinati soggetti in condizioni di disagio o dolore. Seligman giunse a formulare la sua teoria, sostenendo che un soggetto collocato in un contesto spiacevole e incontrollabile diventerà passivo e accetterà degli stimoli dolorosi, anche quando l’evitamento è possibile ed evidente. Alla fine degli anni ’70, Walker (1980) adottò la teoria di Seligman (1975) per spiegare come mai le donne rimangono con i loro partner violenti. Secondo Walker (1980), infatti, la “Sindrome della donna picchiata” comprende due elementi: il ciclo della violenza e la sindrome dell’impotenza appresa. Ci sono fattori di rischi tale per cui potrebbero indicare l’eventualità del verificarsi di un evento dannoso a seguito di date circostanze non presupponendo, pertanto, una consequenzialità fra queste ultime e, appunto, l’evento dannoso.
Definire elementi di rischio significa, quindi, individuare delle condizioni ce renderanno maggiormente probabile il verificarsi di un evento, ma che non lo determinano necessariamente. Questi fattori possono essere rilegati tanto nella sfera individuale, di coppia, comunità e società. Alcuni fattori di rischio fungono come luoghi comuni come ad esempio la violenza è presente in contesti familiari culturalmente ed economicamente poveri; la violenza è causata da occasionali e sporadiche perdite di controllo; è causata dall’assunzione da parte dell’aggressore di sostanze alcooliche e droghe; la violenza non incide sulla salute della vittima; alle donne piace essere picchiate; gli aggressori sono soggetti che hanno subito violenza da piccoli.
Qual è la risposta a questa piaga della violenza che genera come abbiamo accennato una forma di insicurezza sociale? Certamente la risposta a tale quesito è senza ombra di dubbio l’utilizzo dello strumento della prevenzione. In particolar modo la prevenzione integrata, che comprende quella situazionale comunitaria (responsabilizzazione dei cittadini alla sorveglianza dei cittadini alla sorveglianza di alcuni campanellini d’allarme di alcuni fenomeni) e quella sociale (che ha come obiettivo di ridurre i fattori criminogenei). Occorre un integrazione integrata in quanto il crimine, ed in particolar modo la violenza alle donne, è il prodotto di più fattori, dunque anche le misure per affrontarlo devono muoversi su livelli diversi ed in base a diverse razionalità. Occorre dare spazio allo strumento della nuova prevenzione caratterizzata da vari soggetti, come istituzioni e cittadini, da un lato, e dall’altro attuare nuove strategie orientate a diminuire la frequenza di certi eventi criminogenei come la violenza alle donne con l’utilizzo di strumenti alternativi da quelli prettamente penali. Ecco, dunque, si inseriscono in tale spazio:
- programmi per modificare la cultura effettuando interventi nelle scuole, ritrovi aggregativi per suscitare condotte non violente indicare la strada del dialogo , suscitare empatia educare ad atteggiamenti solidali, in chiave prettamente di prevenzione ex ante all’evento di violenza;
- elaborare un servizio specifico per il trattamento degli aggressori com’è stato effettuato in passato per le tossicodipendenze e il gioco patologico, come forma di prevenzione ex post all’evento.
Com’è stato effettuato in America, in particolar modo negli Stati Uniti, ove il fenomeno è maggiormente sentito, sono state create a livello governativo organizzazioni strutturate di contatto e coordinamento; una tra tutte è la Violence Prevention Alliance che afferisce direttamente all’Organizzazione Mondiale della Sanità.
La Violence Prevention Alliance è una rete di Stati membri afferenti all’organizzazione mondiale della sanità che condivide strategie preventive del fenomeno promuove interventi multifattoriali e si riconosce nel World report violence and health stilato dall’organizzazione mondiale della sanità che di fatto è il primo punto su scala mondiale che tratta il fenomeno della violenza.
Per quanto concerne il trattamento verso l’aggressore è molto importante per evitare che la violenza si ripresenti. Il trattamento psicologico dell’aggressore unito ad altre misure penali è essenziale. Fornisce una connotazione significativa all’evento attribuisce ad esso un “senso”, non limitando la sua portata nella sfera intima personale né esaurendo la risposta con la sola condanna penale. Trattare un aggressore domestico significa considerarlo per tanto prima di tutto responsabile. Non bisogna sottacere in tale ambito anche il trattamento del reo nel circuito penitenziario, al dopo sentenza di condanna, visto come strumento di prevenzione ex post all’evento violenza.
Infatti, il trattamento di tale natura va ricordato che non ha carattere coercitivo e ha alla base una sorta di concertazione e di collaborazione attiva dell’utente soggetto del trattamento. La condivisione di un progetto /programma nasce dal riconoscimento di un bisogno e da una richiesta di aiuto da parte dell’autore.
L’art. 27 Reg. es. ord. pen., proprio per assolvere a tale compito , prevede che gli operatori, che svolgono la loro attività all’interno dell’istituto penitenziario, debbano rintracciare tutti quegli elementi, culturali, psicologici e sociali, che sono stati d’impedimento a una corretta condotta penale e che hanno agevolato l’ingresso nella devianza.
Spesso, può accadere che gli autori dei reati di maltrattamenti in famiglia o all’interno della coppia non comprendano la decisione sanzionatoria e che di fatto no la accetti, e pertanto non si pone nella condizione di chiedere aiuto dato che ritiene di non averne bisogno. Tale per cui il percorso all’interno del circuito penitenziario nel trattare con tali autori diventa difficoltoso in quanto manca il presupposto essenziale quale, la condivisione di un programma /progetto.
Il filtro del trattamento intramurario per tali autori di reati è fondamentale, perché spesso accade che tali soggetti una volta inseriti nuovamente nella società intraprendano la relazione con la partner che le ha denunciati, oppure, perché pur essendoci stata una denuncia autore e vittima non abbiamo mai sostanzialmente terminato la loro relazione, cosicché può essere assottigliata la recidiva e la possibilità di portare ad ulteriore stadio la violenza già perpetrata nei confronti della vittima.
Mentre, sempre in chiave di prevenzione, ed in particolare in itinere, va ricordata in tale ambito la legge 119/2013 che ha previsto, con l’introduzione e l’amplificazione di alcuni istituti sia a livello sostanziale sia processuale penale, una tutela all’altra protagonista della relazione criminale, la vittima. A tal proposito va citata anche la legge regionale Veneto n. 5 del 2013, che prevede interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne.
Altro strumento da citare in ambito di prevenzione è la redazione di alcuni protocolli d’intervento. Questi protocolli hanno una doppia valenza sia nei confronti delle vittime sia nei confronti degli operatori che intervengono durante il manifestarsi dell’evento criminogeno ed indirettamente nei confronti della società.
Infatti, per quanto riguarda la prima funzione è necessario sottolineare l’importanza dell’approccio che gli operatori debbono avere quando si trovano ad effettuare un intervento operativo nelle forme di violenza e specificatamente durante il primo contatto con le vittime.
Orbene, è necessario ricordare quanto è già stato illustrato dalle ricerche effettuate dal U.S. Departement of Justice in America, ove è stato evidenziato che la maggior parte delle vittime di un fenomeno criminogeno o di reato si senta non compresa, pur avendo richiesto aiuto, e decida in tal modo di non esporre denuncia per evitare di provocare i loro aguzzini e ritrovarsi in una situazione di maggior pericolo, così facendo alimentano il dark number(numero oscuro) della criminalità.
Inoltre, si è rilevato che si sono ottenuti risultati migliori e nel contempo aiuto effettivo alle vittime in quegli stati in cui sono state formate in maniera professionale gli operatori che svolgono attività nell’ambito di tali fenomeni con l’adozione di specifici protocolli d’intervento che permettono una presa in carico più efficace ed articolata, evitando la vittimizzazione secondaria connessa ad atteggiamenti di minimizzazione dei problemi o di colpevolizzazione della persona offesa.
Inoltre, in tal guisa per quanto riguarda la seconda funzione, vale a dire, come forma di protezione per gli operatori, forze di polizia, sanitari operatori del servizio sociale, attraverso l’adozione di protocolli operativi possono consapevolmente adottare tutte le misure idonee per effettuare un intervento efficace, da un lato ed agire in sicurezza in qualità di lavoratori, dall’altro.
Proprio per questo occorre redigere un protocollo d’intervento specifico per ogni categoria di operatori che intervengono nell’ambito del fenomeno della violenza di genere.
I protocolli devono avere come obiettivo la protezione della vittima e per realizzare ciò devono essere previste due parti: la prima che prevede regole per il contatto con la vittima; mentre, la seconda parte riguarda regole specifiche afferenti al campo lavorativo, per adempiere ad obblighi previsti dalla legge per l’operatore che interviene nel fenomeno della violenza sulle donne.Infatti, un conto è redigere protocolli operativi per le Forze dell’ordine che hanno specifici obblighi di legge diversi dagli operatori sanitari.Ebbene, il protocollo pilota dovrebbe prevedere due parti, la prima, comune a tutte le categorie professionali, avere ad oggetto le Regole OVC (Office for Victims of crime) che riguardano la necessità della vittime.
Queste regole sono state pubblicate nell’aprile del 2008 con un lavoro dal titolo “First response to victims of crime” dall’U.S. Department of Justice in America.
Nel testo sono riportate considerazioni in merito al primo contatto con vittime dalle caratteristiche personali differenti e per le diverse forme di reato (aggressioni sessuali, violenza domestica, catastrofi naturali).
Il manuale ha una valenza ampia a partire dalle considerazioni di base, fruibili da ogni professionista che opera con le vittime di reato.
Le modalità con cui una vittima affronta ed elabora il trauma dell’evento non dipendono solamente dalle risorse personali, ma pure dal comportamento di chi l’affianca nei momenti immediatamente successivi.
A questi spetta il compito di aiutare la vittima a riguadagnare al più presto un senso di sicurezza e di controllo sulla propria vita, qualcosa che il trauma ha messo in crisi.
Una volta gestita l’emergenza della segnalazione, che per i sanitari potrebbe essere apportare le cure del caso, mentre per la polizia evacuare la zona e mettere in sicurezza la stessa, l’attenzione va rivolta alla vittima.
Ricordando che qualunque commento fuori luogo, anche se espresso inavvertitamente, come pure un atteggiamento intrusivo ed anempatico, potrebbe indurre nella vittima la convinzione d’essere in qualche misura responsabile dell’accaduto, e perciò causandole una seconda vittimizzazione.
Le necessità delle vittime sono tre:
- sentirsi al sicuro;
- poter manifestare le proprie emozioni;
- e domandarsi cosa accadrà da quel momento specifico.
Mentre, la seconda parte del protocollo dovrà riguardare l’ambito specifico dell’operatore. Ebbene, se ad intervenire è la polizia, certamente, si dovrà verificare se il contatto con la vittima avviene presso il comando, in abitazione o telefonicamente.
Ciò in quanto gli stessi operatori nei contesti poc’anzi accennati dovranno seguire delle regole specifiche lavorative previste per legge ad esempio: raccogliere la denuncia; effettuare l’informativa ai sensi di cui all’art. 347 c.p.p; raccogliere sommarie informazioni ai sensi di cui agli artt. 350 351 c.p.p.; procedere ad identificazione 349 c.p.p.; applicare in ordine ai presupposti di legge arresto e fermo artt. 380 e 381 c.p.p..
Ma i protocolli hanno anche un ulteriore funzione quale quella di tutelare gli stessi operatori che intervengono in qualità di lavoratori per evitare di subire un danno derivante dai loro interventi con le vittime e gli aggressori.
Ebbene, può essere adottato a tal proposito uno strumento specifico, questo per gli operatori di polizia, quale la compilazione di una scheda EVA (Esame delle violenze agite). Quest’ultima si tratta di un modello di intervento utile per raccogliere informazioni da parte di coloro che effettuano un primo intervento in assenza di una querela, di un arresto in flagranza o di una procedibilità di ufficio per eventuali procedimenti futuri.
Chi interviene presso un abitazione, per strada, in un luogo aperto o chiuso per segnalata “lite in famiglia” si può trovare di fronte ad innumerevoli scenari. Si può effettivamente trattare di una situazione di semplice lite, senza alcun rischio o pericolo per le persone coinvolte ne per gli operatori, ma si possono verificare situazioni ancor più gravi per l’incolumità delle persone.
Solo chi effettua il primo intervento può osservare lo scenario ove è avvenuta l’aggressione.
Sempre per quanto concerne la II parte del Protocollo operativo, certamente, se ad intervenire è personale sanitario, interponendosi anch’esso in quella relazione criminale, le regole dovranno essere ben diverse.
Infatti, i sanitari a differenza di quanto abbiamo visto per il personale di polizia, effettuano la loro attività prevalentemente nella struttura sanitaria, tranne, certamente, per coloro che effettuano servizio d’intervento, ove la vittima potrebbe recarsi spontaneamente, o viene accompagnata dallo stesso aggressore, o dalle forze dell’ordine od infine indirizzata dai centri antiviolenza.La necessità anche in tale ambito di redigere alcune linee guida è importante in quanto dovrebbero essere finalizzate a garantire a chi ha subito violenza , maltrattamenti ed abusi il diritto di trovare immediato soccorso in un luogo dove operatori e operatrici sanitari competenti sappiano affrontare non solo la visita e la raccolta degli indizi, che poi diverranno prove nella fase dibattimentale a livello processuale, ma garantire capacità di ascolto , accoglienza e comprensione, fornire riferimenti chiari ed univoci a tutti gli attori del percorso in ambito di obblighi normativi e legislativi, tempi e modalità , tipologie di eventuali prelievi.
Inoltre, la parte specifica per i sanitari dovrà , a parere della scrivente, prevedere regole e strumenti chiari affinché il sanitario possa in alcuni casi, ad esempio quando non sia necessaria la redazione del referto in quanto si è in presenza di una lesione guaribile entro 20 giorni procedibile a querela e la vittima non vuole denunciare il suo aggressore , avere la possibilità di una rintracciabilità delle lesioni subite dalla vittima nei cui confronti non si è certi che sia stata commessa violenza o maltrattamenti. Cosicché quando ella si ripresenti presso il presidio ospedaliero per le cure e per ulteriori lesioni subite il sanitario può valutare, con maggior obiettività se coinvolgere operatrici dell’area psico-sociale. Non bisogna dimenticare che le lesioni, molto spesso, sono eventi prodromici alla violenza ed abusi.
Quali sono gli strumenti a tutela del sanitario in qualità di lavoratore e per tutelare la vittima che non vuole denunciare la violenza che silenziosamente subisce?
Per quanto concerne la prima tutela di soggetti , e dunque , i sanitari in qualità di lavoratori, si potrebbe utilizzare lo strumento della scheda EVA cosi come viene fatto per gli operatori di polizia; mentre, per la tutela alle vittime che si rivolgono al presidio ospedaliero , in particolare al pronto soccorso , e quando esse non presentano querela e ove non ci sono i presupposti di legge per la redazione di referto da parte del sanitario , si potrebbe adottare lo strumento dettato dal modello ISA.
La sua funzione è quello di aiutare la donna a fare una corretta autovalutazione del rischio che la stessa ha di essere nuovamente oggetto di violenze.
Tale strumento potrebbe essere fornito dal personale sanitario alle presunte vittime che dovranno poi compilarlo.
Le numerose ricerche fatte sulla valutazione del rischio hanno evidenziato come da una parte sia la stessa vittima che fornisce un buon indice di valutazione del rischio di recidiva della condizione in cui si trova, dall’altra, chi subisce violenza tende a sottovalutare la condizione di rischio in cui si trova e spesso sottostima il rischio in cui versa, soprattutto nei casi in cui vive ancora con il maltrattante. Per questo motivo è stato messo a punto lo strumento ISA, da somministrare alle donne che subiscono violenza all’interno di una relazione per aiutarle a stimare da sole il rischio sulla base di una serie di domande a cui devono fornire le risposte, calcolare un punteggio che ottengono e valutare il livello in cui corrono.
Il principio teorico su cui si basa ISA è che una donna, che riflette e comprende quello che è successo, aumenta il livello di consapevolezza del rischio e quindi agisce attuando strategie più efficaci per la sua tutela (Baldry, Winkel, 2008).
ISA è uno strumento messo a punto grazie a un progetto internazionale, commissionato dall’Unione Europea all’interno del progetto Dafne vi è stato il coinvolgimento di altri Paesi europei come Portogallo, Regno Unito e Paesi Bassi. Si tratta di un questionario auto compilato, costituito da una serie di domande che riguardano sia la storia personale della donna con il reo, sia la sua condizione psicologica. Una volta risposto a tutte le domande, viene calcolato il punteggio a cui corrisponde una percentuale di rischio di recidiva che poi viene confrontato con l’auto-valutazione fornita dalla stessa donna per vedere se la stessa tende a sottostimare quello che le accade e le è accaduto. Chissà potrebbe essere d’ausilio per far sì che la stessa donna vittima trovi il coraggio a denunciare o parlarne con il sanitario.
Questo protocollo specifico potrà essere inserito nel progetto denominato “codice rosa” previsto e realizzato dalla Prefettura, Procura, Comune, Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri, Guardia di finanza e USSL 20 21 22
L’azione di contrasto alla violenza si scontra certamente con altri fattori endogeni, che limitano la possibilità di agire efficacemente: il carattere privato della violenza; le culture educative, gli usi e i costumi, che, a seconda dei casi, favoriscano i comportamenti violenti; le condizioni di carenza di protezione delle vittime le quali non si sentono tutelate e per questo non denunciano.
Per tutte queste ragioni si evidenzia, come una necessità assolutamente imperiosa, la definizione e l’applicazione di protocolli operativi condivisi che prevedano le forme di lavoro e di intervento dei professionisti di ogni disciplina e definiscano criteri unitari per l’ottimizzazione delle risorse.
Tenendo conto dell’eterogeneità e della complessità del fenomeno, si può pensare alla costruzione di un protocollo di attuazione sufficientemente flessibile che risponda a distinte necessità ed obiettivi.
Certamente non vi possono essere tipi di violenze sulle donne più importanti di altri. Occorre conoscere le diversità criminali per calibrare rispetto ai casi concreti le risposte di assistenza alle vittime e di contrasto ai colpevoli guardare al “dopo”, e da questo partire per ampliare la tutela, dapprima nei confronti delle vittime reali, e poi a quelle potenziali.
Sabrina Camera
Criminologa – Giudice onorario presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia

