Cari Lettori,
vorrei affrontare oggi un argomento che mi sta particolarmente a cuore, avendo per anni comandato Reparti Aeronavali della Guardia di Finanza tra cui, per un certo periodo, l’LCC (Local Coordination Centres) FRONTEX per il Mediterraneo Centrale, con sede a Cagliari, attivato per il contrasto ai traffici illeciti di stupefacenti e armi, al terrorismo e all’immigrazione irregolare. Parliamo cioè del Blocco Navale varato pochi giorni orsono.
Il Governo ha infatti approvato un disegno di legge che mira a introdurre disposizioni in materia di immigrazione, in attuazione del Regolamento (UE) 2024/1359 inerente: “migrazione e asilo – situazioni di crisi e di forza maggiore”.
In particolare, l’art. 10 del citato DDL specifica trattarsi di: “Interdizione temporanea dell’attraversamento del limite delle acque territoriali della frontiera marittima per minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale”, e che “I migranti eventualmente a bordo di imbarcazioni sottoposte all’interdizione possono essere condotti anche in Paesi terzi diversi da quello di appartenenza o provenienza con i quali l’Italia ha stipulato appositi accordi o intese…”.
E’ lo stesso Governo poi a definirlo “Blocco Navale”, nel proprio Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 161 dell’11 Febbraio 2026.
Sinceramente, memore degli annunci passati, chi scrive credeva in un Blocco Navale, non ovviamente contro, ma d’intesa con gli Stati Costieri di partenza dei maggiori flussi migratori, Libia e Tunisia su tutte. Un’operazione di polizia non arretrata sulle nostre acque territoriali, come sarà stando a quanto annunciato ma, al contrario, avanzata, in profondità, al limite delle acque territoriali dei paesi nordafricani, ove cooperare con le loro rinnovate Guardie Costiere che abbiamo in questi anni sostenuto economicamente e professionalmente nella loro crescita. Un Blocco Navale che doveva possibilmente riprendere lo spirito dell’Operazione EUNAVFORMED – OPERAZIONE SOPHIA, in cui addirittura si prevedeva, nella terza fase della stessa e col consenso dello Stato costiero interessato, di attuare tutte le attività necessarie per mettere fuori uso le imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico o la tratta di esseri umani, anche nel territorio di tale Stato.
Quello che si appresta a varare il Parlamento non potrà essere considerato Blocco Navale, né tantomeno Interdizione, maal limite potrà essere definito come uno strumento per la gestione dei flussi migratori irregolari via mare, in modo tale da limitare l’operato delle ONG, spesso in contrasto con le disposizioni emanate dall’Italia, alleviando la pressione migratoria sul territorio nazionale, potendo sfruttare l’accordo con l’Albania.
Quindi nessun nuovo potere di polizia, nessuna novità circa il contrasto ai traffici illeciti, nessun Blocco Navale, ma utilizzo del centro di permanenza per i rimpatri (CPR) di Gjader, in Albania, per gestire il flusso migratorio in arrivo.
ANALOGIE CON L’OPERAZIONE “SOVEREIGN BORDERS” AUSTRALIANA
Nel 2013, a seguito di un aumento degli sbarchi di migranti, l’Australia lanciò l’operazione SOVEREIGN BORDERS (CONFINI SOVRANI), meglio conosciuta mediaticamente come operazione “NO WAY”.
Questa era basata su due pilastri fondamentali:
– accoglienza affidata a paesi terzi, grazie agli accordi stipulati con altri paesi del Pacifico, come ad esempio Papua Nuova Guinea;
– pattugliamento rafforzato delle frontiere marittime, dove le imbarcazioni che tentavano di raggiungere l’Australia venivano “dirottate” verso i paesi di partenza, come l’Indonesia, o verso gli hotspot dei paesi terzi.
Si potrebbe intravedere un timido accostamento tra l’operazione del governo australiano e il progetto italiano nel prevedere, almeno sulla carta, la volontà di rafforzare il pattugliamento navale ed il dirottare i flussi verso paesi terzi, ma le analogie finiscono qui, perché l’operazione No Way venne attuata in scenari operativi geografici completamente diversi, così come erano diversi i rapporti di forza tra l’Australia e i paesi insulari del Pacifico, nemmeno lontanamente paragonabili all’influenza italiana nel Mediterraneo ed infine, la più dirompente, perché l’Australia non considerò mai vincolante il già richiamato principio di non-refoulement, che vieta il rimpatrio forzato se sussistono rischi per la vita o libertà dei migranti. L’Australia infatti aggirò spesso tale obbligo, scegliendo di privilegiare la sicurezza dei propri confini rispetto agli obblighi di protezione internazionale previsti dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951.
Cordialmente, il Vostro Colonnello.

