Nello scorso numero avevamo pubblicato i primi punti del documento: L’Autodeterminazione, diritti umani e diritti dei popoli, diritti delle minoranze, territori transnazionali. Pubblichiamo qui i restanti con le conclusioni…
dell’on. Luca Bagliani
Segr. Naz. Politico M.E.D.A.
Movimento Europeo Diversamente Abili
L’unico movimento con marchio registrato a livello comunitario.
www.il-meda.eu
La realizzazione pacifica del diritto di autodeterminazione
Il diritto di autodeterminazione è un diritto “rivoluzionario” sia perché comporta processi di ristrutturazione geopolitica sia perché implica che il popolo mantenga una propria soggettività giuridica e politica internazionale, distinta da quella dello stato: “Il diritto all’autodeterminazione ha una virtualità permanente” (H. Gros Espiell). Questo significa che finché c’è popolo c’è diritto di autodeterminazione.
Occorre chiedersi in via preliminare: siccome il processo di autodeterminazione, nel sistema internazionale contemporaneo, oltre che generare conflitti armati sfocia nella creazione di nuovi stati nazione sovrani armati, che significa l’aumento del tasso di statualità armata e quindi del pericolo di conflittualità armata? È veramente utile e giusto favorire l’autodeterminazione al di fuori del contesto coloniale?
La risposta non può che essere positiva per una triplice ragione:
- perché c’è il riconoscimento giuridico internazionale di questo diritto;
- perché c’è rivendicazione crescente di questo diritto in ogni parte del mondo;
- perché c’è il nuovo diritto internazionale dei diritti umani nel suo insieme che consente di trovare soluzioni adeguate.
Quindi bisogna preoccuparsi di trovare specifiche misure di garanzia di questo diritto, perché il suo esercizio avvenga in modo pacifico. Nel nostro caso, gli strumenti di garanzia non possono limitarsi soltanto a misure quali ‘comunicazioni collettive’ ai Comitati delle Nazioni Unite e ricorsi a Corti internazionali, ma comportano l’allestimento di appropriati sistemi di sicurezza internazionale nel quadro di una strategia per un nuovo ordine internazionale democratico fondato sui principi che avevamo prima richiamati. Si tratta di coniugare insieme indipendenza politica territoriale, disarmo, integrazione e sicurezza internazionale. In altre parole, bisogna uscire fuori dall’ottica della frontiera territoriale armata – ottica tra l’altro contraddetta dai grandi processi planetari dell’interdipendenza, della transnazionalizzazione e dell’organizzazione in ogni campo della vita umana, oltre che naturalmente dell’internazionalizzazione dei diritti umani e dei popoli -, insomma rivedere alle radici la forma di stato nazione sovrano.
I diritti delle minoranze
Gli strumenti giuridici internazionali non riconoscono i diritti delle minoranze in quanto soggetti collettivi, ma taluni diritti umani degli individui appartenenti a minoranze. La norma più importante è l’articolo 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. I diritti dei membri di minoranze finora riconosciuti sono: diritti culturali, diritti relativi a pratica religiosa, diritti relativi all’uso della lingua. Non c’è nessun riferimento a forme di autonomia territoriale. Il vero problema dei diritti delle minoranze è che, in molti casi, riesce difficile distinguere i confini tra minoranza e popolo. Il problema è cruciale, perché se di popolo si trattasse scatterebbe automaticamente il diritto all’autodeterminazione del soggetto collettivo.
La realizzazione pacifica del diritto di autodeterminazione Il diritto di autodeterminazione è un diritto “rivoluzionario” sia perché comporta processi di ristrutturazione geopolitica sia perché implica che il popolo mantenga una propria soggettività giuridica e politica internazionale, distinta da quella dello stato: “Il diritto all’autodeterminazione ha una virtualità permanente” (H. Gros Espiell). Questo significa che finché c’è popolo c’è diritto di autodeterminazione. Occorre chiedersi in via preliminare: siccome il processo di autodeterminazione, nel sistema internazionale contemporaneo, oltre che generare conflitti armati sfocia nella creazione di nuovi stati nazione sovrani armati, che significa l’aumento del tasso di statualità armata e quindi del pericolo di conflittualità armata? È veramente utile e giusto favorire l’autodeterminazione al di fuori del contesto coloniale? La risposta non può che essere positiva per una triplice ragione: perché c’è il riconoscimento giuridico internazionale di questo diritto; perché c’è rivendicazione crescente di questo diritto in ogni parte del mondo; perché c’è il nuovo diritto internazionale dei diritti umani nel suo insieme che consente di trovare soluzioni adeguate. Quindi bisogna preoccuparsi di trovare specifiche misure di garanzia di questo diritto, perché il suo esercizio avvenga in modo pacifico. Nel nostro caso, gli strumenti di garanzia non possono limitarsi soltanto a misure quali ‘comunicazioni collettive’ ai Comitati delle Nazioni Unite e ricorsi a Corti internazionali,
ma comportano l’allestimento di appropriati sistemi di sicurezza internazionale nel quadro di una strategia per un nuovo ordine internazionale democratico fondato sui principi che avevamo prima richiamati. Si tratta di coniugare insieme indipendenza politica territoriale, disarmo, integrazione e sicurezza internazionale. In altre parole, bisogna uscire fuori dall’ottica della frontiera territoriale armata – ottica tra l’altro contraddetta dai grandi processi planetari dell’interdipendenza, della transnazionalizzazione e dell’organizzazione in ogni campo della vita umana, oltre che naturalmente dell’internazionalizzazione dei diritti umani e dei popoli -, insomma rivedere alle radici la forma di stato nazione sovrano.
I diritti delle minoranze
Gli strumenti giuridici internazionali non riconoscono i diritti delle minoranze in quanto soggetti collettivi, ma taluni diritti umani degli individui appartenenti a minoranze. La norma più importante è l’articolo 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. I diritti dei membri di minoranze finora riconosciuti sono: diritti culturali, diritti relativi a pratica religiosa, diritti relativi all’uso della lingua. Non c’è nessun riferimento a forme di autonomia territoriale. Il vero problema dei diritti delle minoranze è che, in molti casi, riesce difficile distinguere i confini tra minoranza e popolo. Il problema è cruciale, perché se di popolo si trattasse scatterebbe automaticamente il diritto all’autodeterminazione del soggetto collettivo.
Col termine “minoranza” viene designato un gruppo che è “numericamente inferiore al resto della popolazione di uno stato, in una posizione non dominante, i cui membri – essendo cittadini dello stato – posseggono caratteristiche etniche, religiose o linguistiche che differiscono da quelle del resto della popolazione e mostrano, quanto meno implicitamente, un senso di solidarietà inteso a preservare la loro cultura, tradizioni, religione o lingua” . Il problema dei diritti delle minoranze si complica quando la cosiddetta minoranza di uno stato si identifica con il popolo maggiore di uno o più altri stati. In questi casi, la minoranza oltre alla richiesta di non discriminazione avanza la domanda, più o meno esplicita, di autonomia territoriale o addirittura di autodeterminazione. Il grosso nodo da sciogliere, senza nascondersi dietro il dito, è costituito da situazioni quali quella ora ipotizzata e da situazioni in cui sullo stesso territorio, all’interno di uno stato, sono compresenti più minoranze o micro nazionalità.
Lo status legale dei “territori transnazionali”
Per i casi di compresenza di più minoranze o gruppi etnici o micro nazionalità sullo stesso territorio, la soluzione che si ipotizza come la più razionale é la “transnazionalizzazione” del territorio interessato dentro il territorio principale dello stato di appartenenza, cioè la creazione di “territori transnazionali”.
Cosa significa “territorio transnazionale”?
E’ una nuova figura giuridica di entità territoriale, che traduce la compenetrazione fra interno ed esterno anche in termini di istituzioni territoriali. Il territorio transnazionale è un territorio che, per il fatto di essere abitato da più minoranze o gruppi etnici, è assunto essere ‘bene comune dell’umanità’ dal punto di vista geo-antropologico. In altre parole, la multietnicità, la multirazzialità,
la multiculturalità sono “risorse di pace” per il mondo intero. Il territorio interessato resta sotto l’autorità principale dello stato di cui fa parte, ma questa “autorità principale” è condizionata da forme di autorità internazionale esercitate a titolo di garanzia.
Il territorio transnazionale può assumere varie denominazioni: per esempio, “provincia transnazionale”, “comune transnazionale”, “comunità transnazionale”, ecc.
- Il “territorio transnazionale” deve essere non armato e potrebbe beneficiare di facilitazioni economiche e commerciali.
- Il “territorio transnazionale” deve agevolare l’insediamento di organismi transnazionali di società civile (“ambasciate di società civile”).
Conclusioni
Nell’era dell’interdipendenza planetaria, della transnazionalizzazione, dell’organizzazione internazionale, dell’internazionalizzazione dei diritti dell’uomo e dei popoli, bisogna pensare a forme nuove di statualità, che superino la logica del ‘confine’ e della ‘sovranità armata’. Eventuali nuove entità territoriali indipendenti devono essere non armate e quindi internazionale dei diritti umani e dei popoli; la democratizzazione e il potenziamento delle Nazioni Unite con autorità sopranazionale; la creazione e il potenziamento di strutture indipendenti di società civile ad ogni livello.
Agli stati, alla CSCE, alla Comunità Europea, al Consiglio d’Europa, all’ONU poniamo, in via pregiudiziale, la domanda: volete veramente l’effettività del diritto internazionale dei diritti umani e dei popoli? Se sì, dovete prepararvi a gestire pacificamente la ristrutturazione geo-politica del pianeta.
