L’articolo 88 bis del Decreto Cura Italia (Legge del 17/03/2020) consente in caso di cancellazione dei voli, dei viaggi o degli hotel, a causa del coronavirus, di emettere un voucher al posto del rimborso.
Il buono deve essere utilizzato entro un anno dall’emissione. Se da un lato la norma dà un considerevole aiuto ai vettori, alle strutture ricettive e agli organizzatori di pacchetti turistici, che come noto stanno soffrendo in maniera drammatica i postumi della pandemia, dall’altra viola in maniera palese la normativa europea in materia di tutela del consumatore. Non a caso il 13 maggio 2020 è intervenuto a riguardo l’Antitrust dichiarando che i voucher sono legali ma che deve essere garantito il diritto al rimborso da parte di quei viaggiatori che preferiscono ricevere il corrispettivo precedentemente versato. Anche l’Unione Europea si è espressa sul punto applicando all’Italia una procedura di infrazione, poiché è in contrasto con la legislazione europea che riconosce la facoltà di vedersi restituire il denaro versato in casi di circostanze straordinarie entro sette giorni dalla cancellazione del volo. Che cosa si può fare a questo punto? Si può chiedere nel termine di cui sopra il versamento del denaro in sostituzione del buono, auspicandosi tuttavia che tale norma venga cancellata in accoglimento delle legittime lamentele dei consumatori.
Avv. Chiara Tosi

